Per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività , il Ministro del Tesoro può, in deroga a quanto previsto per le condizioni per l'
iscrizione nell'elenco dell'UIC, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l’assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.

L’UIC indica le modalità di
iscrizione nell’elenco e dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d’Italia e alla CONSOB. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per lâ€
iscrizione nell’elenco, l’UIC può chiedere agli intermediari finanziari dati,
notizie atti e documenti e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorità .
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I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura